Ordinanza Protezione civile con sospensione mutui Province Regioni Piemonte e Liguria
Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 710 del 9 novembre 2020 con oggetto: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria”.
In particolare, si sottolinea il contenuto dell’art. 6 (Sospensione dei mutui) per cui in ragione del grave disagio socio economico derivante dallo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria, i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in detti territori, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Il comma 2 del medesimo art. 6 evidenzia che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 1° gennaio 2021, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.